Il Nuovo Codice della Strada (approvato il 28 luglio 2010) ha introdotto importanti novità per i locali aperti al pubblico (articolo 55: "Etilometri nei locali e Happy Hours"). L'entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120 art. 54 conferma l'obbligo, per i locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di dotarsi di un etilometro e di esporre delle apposite tabelle1 illustrative. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della stessa, l'obbligo si estenderà a qualsiasi locale pubblico che prosegua l'attività oltre la mezzanotte. I titolari e i gestori dei locali, così come chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche, che proseguono la propria attività oltre le ore 242 devono: Mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato d'idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Esporre corrette tabelle che riproducano: La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; Le quantità di alcool (delle bevande alcoliche più comuni) che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi per litro). Per i trasgressori degli obblighi o dei divieti sono previste pesanti sanzioni amministrative. I locali non ancora in regola con le nuove disposizioni di legge rischiano, per l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra(comma 2-quater), multe da euro 300 a euro 1.200; per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160 la sanzione di chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Così come dichiarato anche dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, al punto 37 "Interventi in materia di somministrazione e vendita di alcolici" della Circolare 12 agosto 2010, l'inosservanza delle altre disposizioni (commi 2, 2-bis e 2-quinquies) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può variare da euro 5.000 a euro 20.000 e la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività in caso di recidiva biennale.